Art. 46.
(Messa alla prova).

      1. In materia di messa alla prova, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che nei procedimenti relativi a reati puniti con pena diversa da quella detentiva o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o

 

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congiunta con altra pena non detentiva, il giudice possa disporre una sola volta, con il consenso o su richiesta dell'imputato, la sospensione del processo con messa alla prova, disciplinando i presupposti per l'ammissione e le modalità di espletamento della prova;

          b) prevedere che la sospensione del processo con messa alla prova possa essere disposta una seconda volta solo per reati commessi anteriormente all'inizio della prima messa alla prova;

          c) prevedere che l'esito positivo della prova estingua il reato.